LA COSTITUZIONE ALBANESE

L'ASSEMBLEA POPOLARE LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ALBANESE Noi, Popolo albanese, orgoglioso e consapevole della nostra storia, con responsabilità per il futuro, con fiducia in Dio o negli altri valori universali, con la decisione di costruire uno Stato di diritto, democratico e sociale, per garantire le libertà e i diritti fondamentali dell 'uomo, con spirito di tolleranza e convivenza religiosa, con impegno per la tutela della dignità e della personalità umana, oltre che per la prosperità della nazione, per la pace, il benessere, la cultura e la solidarietà sociale, con l'aspirazione secolare per la dignità e per l'unione nazionale, con il profondo convincimento che la giustizia, la pace, l'armonia e la collaborazione tra le nazioni sono i valori piùalti dell 'umanità, DELIBERIAMO QUESTA COSTITUZIONE

PRIMA PARTE: I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

  1. L'Albania è una Repubblica parlamentare.

  2. La Repubblica albanese è uno Stato unitario.

  3. Il Governo è fondato su di un sistema di elezioni libere, periodiche, a suffragio universale e con voto eguale per tutti i cittadini.

Articolo 2

  1. La sovranità della Repubblica appartiene al popolo.

  2. Il popolo esercita la sovranità direttamente o tramite i suoi rappresentanti.

  3. Per proteggere la pace e l'interesse nazionale la Repubblica albanese può partecipare ad un sistema di garanzia collettiva sovranazionale, in base ad una legge approvata con la maggioranza dei componenti dell' Assemblea

Articolo 3

  1. La sovranità dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità dell 'uomo, i diritti e le libertà, la giustizia sociale, il sistema costituzionale, il pluralismo, l'identità e l'eredità nazionale, la convivenza religiosa, nonché la comprensione degli Albanesi verso le minoranze sono il fondamento dello Stato, che ha l'obbligo di rispettarli e tutelarli.

Articolo 4

  1. Il diritto determina il fondamento e i limiti dell'azione dello Stato.

  2. La Costituzione è la legge più alta della Repubblica albanese.

  3. Le disposizioni costituzionali si applicano immediatamente, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa Costituzione.

Articolo 5

  1. La Repubblica si conforma alle norme riconosciute del diritto internazionale ed a quelle rese obbligatorie nell'ordinamento interno.

Articolo 6

  1. L'organizzazione e il funzionamento degli organi, previsti nella Costituzione, si conformano alle rispettive leggi, salvo che la Costituzione disponga diversamente.

Articolo 7

  1. La forma di Governo della Repubblica albanese si fonda sulla divisione e sul bilanciamento tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Articolo 8

  1. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti nazionali degli albanesi non cittadini, che vivono fuori dai suoi confini.

  2. La Repubblica albanese riconosce e garantisce i diritti dei cittadini che vivono provvisoriamente o defrnitivamente fuori dai sui confini.

  3. La Repubblica albanese garantisce e aiuta i cittadini albanesi che vivono e lavorano in stato di emigrazione a conservare e sviluppare i rapporti concernenti l'eredità culturale nazionale.

Articolo 9

  1. I partiti politici si costituiscono liberamente. La loro organizzazione si adegua ai principi democratici.

  2. I partiti politici e le altre organizzazioni, i programmi e l'attività delle quali si fondano su metodi totalitari, che istigano e stimolano l'odio razziale, religioso, regionale o etnico, che usano violenza per prendere il governo o per influire sulla politica statale, e quelli con carattere illegale, sono proibiti dalla legge.

  3. I finanziamenti e le spese dei partiti sono sempre pubblici.

Articolo 10

  1. La Repubblica albanese non stabilisce una religione ufficiale.

  2. Lo Stato è neutrale sulle questioni religiose e di coscienza e garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola nella vita pubblica.

  3. Lo Stato riconosce l'uguaglianza tra le Comunità religiose.

  4. Lo Stato e le Comunità religiose rispettano reciprocamente la loro indipendenza e collaborano per il bene di ognuno e di tutti.

  5. I rapporti tra lo Stato e le Comunità religiose si regolano secondo gli accordi stipulati tra i loro rappresentanti e il Consiglio dei Ministri. Questi accordi vanno ratificati dall'Assemblea.

  6. Le Comunità religiose sono persone giuridiche. Esse hanno autonomia di gestione dei loro patrimoni secondo i principi, le regole e i canoni a loro propri, purché non violino gli interessi dei terzi.

Articolo 11

l. Il sistema economico della Repubblica albanese si fonda sulla proprietà privata e pubblica, e sull'economia di mercato derivante dalla libertà nell' attività economica.

  1. Le proprietà privata e pubblica sono garantite dalla legge in modo eguale.

  2. Le limitazioni della libertà nell'attività economica si possono stabilire solo per rilevanti motivi pubblici.

Articolo 12

  1. Le forze armate garantiscono l'indipendenza del Paese, ne proteggono anche l'integrità territoriale e l'assetto costituzionale.

  2. Le forze armate sono neutrali rispetto alle questioni politiche e sono soggette al controllo civile.

  3. Nessuna forza militare straniera può essere accettata nel territorio albanese, salvo che per legge approvata dalla maggioranza dei componenti dell' Assemblea.

Articolo 13

  1. Gli enti locali della Repubblica albanese sono istituiti in attuazione del decentramento del potere e svolgono le loro funzioni secondo il principio dell'autonomia locale.

Articolo 14

  1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'albanese.

  2. La bandiera della Repubblica è il bicolore: rosso e nero, con al centro una aquila nera bicipite.

  3. Lo Stemma della Repubblica albanese presenta uno scudo su sfondo rosso e al centro un'aquila nera bicipite. Alla cima dello scudo dorato si evidenzia l' elmo di Scanderbeg.

  4. L'inno nazionale è "Intorno alla nostra bandiera, uniti"

  5. La festa nazionale della Repubblica albanese è il Giorno della Bandiera,il 28 Novembre.

  6. La capitale della Repubblica albanese è Tirana