3. Rinvii alla legge e riserve di legge

La tecnica redazionale seguita per il testo della Costituzione pennette di cogliere due distinte tendenze nel richiamo alle fonti legislative che viene effettuato nelle disposizioni costituzionali.

In alcuni casi si tratta di vera e propria riserva e cioè si configura un meccanismo di garanzia che assegna solo alla competenza legislativa la disciplina di specifici oggetti costituzionali, con particolare riguardo ai diritti ed alle libertà.

Viceversa, in altri casi, il richiamo costituisce un mero rinvio alla potestà legislativa con la conseguenza che le leggi, richiamate, hanno rilevanza costituzionale, avendo funzione integrativa della nonnativa dettata dalla Carta.

Le riserve di legge, peraltro, talvolta sono anche assolute e rinforzate quando in esse è previsto un contenuto specifico della legge senza discrezionalità del legislatore sul punto; in altri casi trattasi di riserva semplice con mera attribuzione al potere legislativo della disciplina a fini di garanzia dell'oggetto da tutelare.

La principale riserva di legge con funzioni di garanzia ed avente natura assoluta e rinforzata si rinviene nell'art. 17 e riguarda le limitazioni dei diritti e delle libertà; limitazioni che possono aversi solo in relazione ad un interesse pubblico o alla tutela dei diritti dei terzi e comunque con il criterio di proporzionalità, senza incrinare l'essenza di tali diritti e senza eccedere i limiti previsti dalla Convenzione europea per i diritti dell 'uomo. Anche per il principio di eguaglianza le discriminazioni devono trovare fondamento in un motivo obiettivo riconosciuto dalla legge (art. 18, 3° comma).

Il diritto alla vita (art. 21) deve costituire oggetto di tutela da parte della legge.

Anche per il diritto all'infonnazione si riscontra una riserva di legge per quanto riguarda l'attività degli organi statali e delle persone che esercitano le funzioni statali (art. 23).

Sulla libertà personale si riscontrano due riserve di legge, una nell'art. 27, primo comma, che è assoluta e rinforzata, e l'altra nell'art. 28, terzo comma, che riguarda il diritto al giudizio o al rilascio del detenuto.

Nell'art. 34 vi è la garanzia della riserva di legge con riguardo al principio del ne bis in idem.

La privacy, garantita dall'art. 35, viene fatta oggetto di tutela con riserva di legge relativa alla raccolta, all'uso ed alla diffusione dei dati personali.

Anche la libertà di domicilio (art. 37), viene garantita da una riserva assoluta e rinforzata (2° comma).

Nell'art. 41 la tutela della proprietà privata viene garantita anche attraverso la riserva di legge in materia di espropriazioni e di limitazioni che devono essere previste solo per casi di pubblica utilità.

Anche il diritto di difesa, garantito dall'art. 42, unitamente al principio del giusto processo, viene arricchito da una riserva di legge assoluta riguardante la previsione di tribunali indipendenti e neutri.

Nell'ambito delle libertà e dei diritti politici la riserva di legge opera, nell'art. 46, con riferimento alle associazioni ed alle riunioni, così anche nell' art. 47, con riguardo ai gruppi pacifici e senz' armi.

Per le petizioni e gli appelli agli organi pubblici la legge garantisce termini e condizioni (art. 48).

L'art.54 prevede la riserva di legge assoluta per assicurare una protezione particolare ai minorenni, ai giovani ed alle donne in stato interessante e alle madri giovani; mentre per l'assistenza sanitaria si ha una riserva semplice (art. 55).

L'autonomia universitaria e la libertà accademica vengono garantite con riserva assoluta (art. 57); in materia di obiettivi sociali e di diritti sociali vi è anche una riserva di legge assoluta e rinforzata sulle condizioni e la misura della realizzazione degli obiettivi stessi.

Ugualmente assoluta e rinforzata è la riserva di legge elettorale di cui all'art. 68.

Nelle parti relative alla organizzazione dello Stato (quindi dalla parte terza sino alla fine) non vi sono riserve di legge, salvo il caso delle garanzie sulla nomina, le funzioni ed il trattamento giuridico degli impiegati di cui al 3° comma dell'art. 107, che sono affidate alla legge, la quale, pertanto, assume funzione di richiamo avente natura di riserva escludente, su tali temi, l'iI1fervento di altri atti normativi e comunque dell'esecutivo o di altri organi dello Stato o degli enti locali.

Nelle parti che vanno dalla terza sino alla [me il richiamo alle leggi assume una funzione di rinvio per integrazione del contenuto normativo; anche nella seconda parte relativa ai diritti ed alle libertà vi sono casi di mero rinvio, come nèll'art.19 in materia di cittadinanza; nell'art. 39 sull' l'espulsione degli stranieri; nell' art. 40 sul diritto di asilo agli stranieri; nell'art. 52 sulle assicurazioni e sull' assistenza sociale; nell'art. 53 sul matrimonio e sul divorzio; nell'art. 57 sull'istruzione scolastica obbliga toria e sulle scuole non pubbliche; nell'art. 58 sul diritto di autore, nonché nell' art. 60 riguardante l'avvocato del popolo a proposito del bilancio di sua competenza (30 comma).

Nelle parti successive alla seconda i rinvii non sono numerosi ma hanno la funzione di integrare il testo con richiami ad una normativa dal contenuto variabile, essendovi la discrezionalità del legislatore.

CosÌ, secondo l'art. 69 l' ineleggibilità degli alti funzionari è prevista dalla legge; nell'art. 70, i casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge; nell'art. 77 le procedure cui devono attenersi le commissioni d'inchiesta sono disciplinate dalla legge; nell'art. 80, i casi in cui sussiste l'obbligo dei dirigenti di fornire chiarimenti alle commissioni parlamentari sono determinati con legge; nell' art. 92, la concessione dei più alti gradi da parte del Presidente della Repubblica e la nomina dei presidente delle accademie delle scienze e dei rettori delle università sono previste dalla legge; secondo l'art. 94 la legge può integrare le competenze del Presidente della Repubblica; nell' art. 107 la disciplina dei concorsi è affidata alla legge.

Per il governo locale la legge disciplina altri eventuali organismi (art. 108); stabilisce il riparto tra i vari enti locali delle funzioni di autogoverno, disciplina il referendum locale (commi 30 e 40); l'art. 111 rinvia alla legge la disciplina sul bilancio degli enti locali; l'art. 113 rinvia alla legge la normativa sulle tasse locali e sui principi relativi all'organizzazioneed al funzionzmento degli enti locali,nonche sull'iniziativa presso gli organi previsti dalla legge;l'art.114 rinvia alla legge per le competenze del Prefetto che viene istituito in ogni circoscrizione (cioe in quegli enti che configurano le regioni dell'Albania).

L'art. 117 rinvia alla legge per la promulgazione e la pubblicazione degli atti normativi e per quelle degli accordi; internazionali; l'art.118 rinvia alla legge per la disciplina sugli atti normativi subordinati alla legge e l'art. 120 rinvia alla legge per la disciplina degli atti giuridici regionali.

Nella parte concernente la Corte costituzionale il rinvio alla legge riguarda solo le procedure di rinnova della sua composizione (art.125); nella parte concernente la magistratura;l'art135 rìnvia alla legge per la istituzione degli organi giudiziari; l'art. 136 richiama la legge per le condizioni e le procedure di nomina dei giudici.

L'art. 145 lascia alla legge di determinare le responsabilità di chi interferisce nelle funzioni della magistratura; nell' art. 144 la legge si occupa del bilancio delle Corti; l'art. 147 affida alla legge la disciplina dei trasferimenti e dei provvedimenti disciplinari relativi ai magistrati; per il Pubblico Ministero la legge viene richiamata per l'affidamento di altre funzioni oltre quelle di accusa.

L'art. 150 stabilisce che sia la legge a disciplinare principi e procedure per i referendum; l'art. 154 rinvia alla legge la normativa sul rinnovo della commissione centrale delle elezioni.

Nella parte concernente le finanze pubbliche la legge viene richiamata per le indicazioni delle tasse e delle imposte, dello sgravio o dell'esonero; tale rinvio, sotto alcuni profili, costituisce anche una riserva di legge nella misura in cui sottrae ad altre autorità la disciplina dei prelievi fiscali; nell'art. 157 le tasse e le imposte locali sono disciplinate dalla legge e nell'art. 159 il bilancio statale viene disciplinato dalla legge.

Anche nella parte XV, relativa alle forze armate, vi sono rinvii alla legge per quanto attiene sia al servizio militare che al servizio alternativo (art. 166); ugualmente la legge assume funzione integrativa, nell'art. 169, per quanto riguarda le competenze del Presidente della Repubblica rispetto alle forze armate.

I provvedimenti di emergenza, previsti nella parte XVI dall'art. 170, rinviano alla legge per i principi, i settori e i modi di indennizzo connessi alle limitazioni dei diritti,causate dai provvedimenti di emergenza.