La rassegna ora esposta della diversa tecnica di richiamo delle competenze legislative si ricòllega al Sistema delle fonti normative, che si è descritto in precedenza e che caratterizza l'articolazione dei poteri anche se in un disegno coordinato con prevalenza del ruolo centralistico.
La traduzione del quadro delle fonti normative, dei rinvii e delle riserve di legge, in termini di distribuzione ed articolazione dei poteri dell' organizzazione costituzionale, si può cogliere esaminando gli organi costituzionali facenti capo alla tradizionale ripartizione dei poteri in connessione con gli altri organi costituzionali che integrano il quadro di riferimento, avendo alcune peculiarità specifiche che permettono di sottolineare il significato storico di alcune disposizioni e le situazioni di contingenza che hanno caratterizzato l'evoluzione costituzionale.
Il quadro delle fonti e dei poteri normativi si radica in un'organizzazione costituzionale che presenta profili di pluralismo istituzionale e politico, oltre che aspetti di suddivisione nei tradizionali poteri con un pluralismo di organi e di competenze.
Vi è, però, una serie di intrecci e collegamenti che pone il sistema costituzionale in una situazione di continua verificabilità dell' equilibrio politico, che ispira la presenza dei rappresentanti del popolo in Parlamento e, per proiezione, in tutti gli altri organi costituzionali.
Trattasi di una forma di governo parlamentare, perché il Governo ed il Parlamento sono legati da un rapporto di fiducia ed il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale distinto dal Governo.
Il Parlamento dura in carica 4 anni (art. 65), mentre il Presidente della Repubblica dura in carica 5 anni (art. 88, Io comma) ed il Governo (il Consiglio dei Ministri) dura in carica sino a quando non viene sostituito da un altro Governo dotato di fiducia da parte del Parlamento (artt. 95 ss.). In questa scansione temporale si inseriscono i circuiti di consenso politico. Il circuito più lungo è quello costituzionale previsto dagli artt. 87 e 88; questi concernono il periodo di durata del Presidente della Repubblica; nell'art. 87, invero, vi è un meccanismo di elezione che può determinare lo scioglimento dell' assemblea parlamentare e, pertanto, fare riaprire un nuovo ciclo di rappresentatività (che può definirsi elettorale); il Presidente della Repubblica, però, può anche essere rieletto ed in questo caso il circuito costituzionale (diverso da quello rappresentativo), che parte dalla elezione del Presidente della Repubblica e finisce con la sua cessazione senza possibilità di rielezione, dura normalmente 1O anni.
Si inserisce, nell'ambito del periodo presidenziale (circuito costituzionale), il circuito elettorale rappresentativo (quadriennale) del Parlamento previsto dall'art. 65.
Su tale circuito elettorale e sul suo termine [male influiscono sia l'art. 87, che prevede lo scioglimento dell'Assemblea nel caso di incapacità di eleggere il Presidente della Repubblica, sia gli artt. 96, 104 e 105 che concernono il rapporto di fiducia con il Governo e l'impossibilità di rieleggere un nuovo Governo (con scioglimento parlamentare).
Il circuito politico specifico, che riguarda invece il rapporto fiduciario Parlamento - Governo, trova disciplina nell' art. 96, secondo il canone classico della forma di Governo parlamentare, con la nomina del Primo Ministro da parte del Presidente della Repubblica su indicazione dei partiti che esprimono la maggioranza in Parlamento (art. 96, Io comma); vi è però il meccanismo correttivo dello scioglimento dell'Assemblea qualora non venga approvata la nomina del Primo Ministro, ovvero (art.104 e 105) non venga approvata la mozione di fiducia presentata dal Primo Ministro, o (art. 105) venga approvata la mozione di sfiducia e non venga eletto un altro Primo Ministro.
Il circuito politico (fondato sulla fiducia) è caratterizzato dal criterio di continuità senza diaframmi interruttivi, perché, anche se non è prevista una sfiducia costruttiva, tuttavia è necessario che il Parlamento consenta la nomina ed il funzionamento di un nuovo Governo; in tal modo il ciclo elettorale rappresentativo permane fermo, solo se e quando esso mostri la sua capacità di tenere in vita un circuito politico di fiducia tra Parlamento e Governo.
Come si può notare le disfunzioni concernenti il meccanismo elettorale del Presidente della Repubblica ovvero i meccanismi di nomina e di fiducia del Governo hanno effetti sulle tornate elettorali.