I tre organi costituzionali collegati dal meccanismo parlamentare: Parlamento, Presidente della Repubblica e Consiglio dei Ministri hanno anche altri canali di collegamento, tra di loro, che emergono in particolare nella disciplina delle norme finanziarie di cui alla parte XIII e nei provvedimenti di emergenza di cui alla parte XVI della Costituzione; infatti nell'art. 158 l'iniziativa per il bilancio appartiene al Consiglio dei Ministri e l'Assemblea si trova in condizioni di particolare collegamento con il Governo; ugualmente per i provvedimenti di emergenza vi è una stretta connessione tra Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e Assemblea, sia per l'adozione dei provvedimenti dello stato di guerra o di emergenza sia per l'intervento delle forze armate.
Il Presidente della Repubblica, in questo disegno parlamentare, ha funzioni di iniziativa, di garanzia degli equilibri ed è titolare di specifici poteri propri che lo collocano in condizione particolarmente significativa con riguardo, non tanto al Consiglio dei Ministri che egli nomina o al Parlamento che, a certe condizioni, egli può sciogliere, quanto con riferimento alla Magistratura, in quanto nomina i componenti della Corte Suprema (art. 136) e presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (art. 147). Propone il Presidente della Corte dei conti (art. 162); è Comandante delle Forze Armate (art. 168); propone lo stato di guerra (art. 171) ed emana il relativo decreto (art. 172); indice il referendum (art. 150) e promulga le leggi approvate con il referendum (art. 151); nomina il Procuratore Generale (art. 149); dichiara decaduti i soggetti che egli concorre a nominare, con particolare procedura; nomina i componenti della Corte costituzionale previo consenso dell' Assemblea.
Si tratta di poteri, indicati nelle diverse disposizioni i quali, esaminati congiuntamente a quelli elencati nell' art. 92, mostrano un ruolo del Presidente che, secondo la personalità che ricopre la carica, può determinare connotazioni presidenziali del sistema, che pure è dichiaratamente parlamentare.
Tale riflessione si ricollega, in particolare, alla connessione che viene stabilita tra l'elezione del Presidente della Repubblica e l'eventuale scioglimento dell' Assemblea che non riesca ad eleggerlo.
I tre poteri tradizionali sono circondati da altri organi costituzionali come la Commissione centrale delle elezioni (parte XII), la Corte dei conti (parte XIV), le Forze Armate con il Consiglio di Sicurezza Nazionale (art. 168). Tali organi costituzionali completano il quadro di riparto dei poteri di vertice, pur se non mancano aspetti di una subordinazione di essi (che contrastano con il profilo di livello costituzionale loro assegnato).