6. Magistrati e Pubblico Ministero

L'organizzazione costituzionale si èompleta con la disciplina della Magistratura e del Pubblico Ministero, che è contenuta nella parte IX e che attribuisce particolari garanzie ai componenti della Corte Suprema ed ai magistrati in genere; la Costituzione distingue i magistrati del Pubblico Ministero dagli organi aventi potere giurisdizionale; non li inserisce tra i soggetti che esercitano la funzione giurisdizionale, ma precisa chiaramente che trattasi di un organo avente solo la funzione di accusa (art. 148) e che viene organizzato in maniera distinta dalla Magistratura; il Procuratore Generale e i procuratori vengono nominati (art. 149) dal Presidente della Repubblica e da esso revocati, rispettivamente, su proposta dell' Assemblea o del procuratore generale.

Vi è una forma di garanzia in tale disegno, atteso che i pubblici ministeri costituiscono un organo centrale dello Stato che opera presso il sistema giudiziario (art. 148); vi è tuttavia l'influenza (anche se indiretta) dell' elemento politico, stante il potere di dichiarare la decadenza del Procuratore Generale su proposta dell'Assemblea ed anche dei singoli procuratori su proposta del Procuratore Generale (legato istituzionalmente al Presidente della Repubblica).

Il Presidente della Repubblica, con tali poteri, acquisisce un ruolo decisivo nel sistema costituzionale, specie se si ritiene che egli non sia obbligato a dichiarare la decadenza a seguito delle proposte dell' Assemblea o del Procuratore Generale.

Su tali profili sarà la prassi costituzionale a chiarire il vero senso della disciplina in esame.